Superbonus: chiarimenti sull’APE

Superbonus: chiarimenti sull’APE

Per fruire delle detrazioni fiscali del Superbonus 110% la normativa richiede gli APE (Attestati di Prestazione Energetica) prima e dopo il lavoro al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

Come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari anche nel caso di abitazioni unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche per le detrazioni fiscali del 110% nell’APE da presentare a fine lavori sono quelli presenti nella situazione prima dell’intervento.

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% e che non necessitano di deposito nel catasto regionale degli APE degli edifici (come invece richiedono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione di fine lavori, prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale).

Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 l’APE prima dei lavori di ristrutturazione deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando
qui.

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