Sospensione di 6 mesi per i pignoramenti immobiliari per Covid19

Sospensione di 6 mesi per i pignoramenti immobiliari per Covid19

La legge di conversione del Dl del 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” all’articolo 54-ter introduce una sospensione, per la durata di sei mesi, di ogni procedura esecutiva immobiliare ma rimangono molti aspetti da chiarire necessari in caso di pignoramento sin dalla definizione stessa dell’immobile in oggetto, sospeso per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La sospensione riguarda ciò che è definita prima casa e si legge nella rubrica dell’articolo 54-ter la definizione di abitazione principale. Il dossier parlamentare della legge di conversione dichiara che per «abitazione principale» si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano. abitualmente (ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del Dpr 917 del 1986).

Ciò premesso, occorre svolgere però alcune riflessioni circa la concreta operatività della norma:  per essere efficace infatti la sospensione dovrebbe operare automaticamente, ma i tribunali hanno chiarito in sede interpretativa che è consigliabile comunque un’istanza di parte, che tuteli il debitore, un’istanza in cui gli ausiliari chiedano espressamente al giudice di sospendere la procedura esecutiva, dando atto anche che l’esecuzione ha ad oggetto l’abitazione principale.

Gli Uffici esecuzioni immobiliari hanno – da nord a sud – emesso note con criteri interpretativi e indicazioni operative, componendo però un puzzle non omogeneo del da farsi, soprattutto in relazione proprio al ruolo degli ausiliari.

Alla fine rimane il solito caos all’italiana in cui ogni Comune dispone le proprie norme e le proprie regole. E’ bene dunque informarsi prima di dare per scontata qualunque cosa.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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