La definizione “seconda casa “ intende distinguere quell’immobile ad uso abitativo dove una persona risiede in maniera occasionale diversa dall’abitazione principale o “prima casa”.
Per quanto riguarda questo tipo di case occorre leggere bene cosa dice il Decreto Rilancio che dichiare chenello specifico prevede che possono godere del Superbonus sia i condòmini che le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Più precisamente: secondo la norma del provvedimento il Superbonus al 110% è ammesso sempre su unità immobiliari adibite ad abitazione principale ma è anche ammesso per le seconde case, purché queste siano parte di un condominio. Ne sono totalmente escluse altri tipi di abitazioni secondarie come le villette unifamiliari.
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