Morosità condominiale e Bonus fiscali: come ci si muove

Morosità condominiale e Bonus fiscali: come ci si muove

Il diritto di detrazione del bonus fiscale per lavori condominiali compete solo ai condòmini in regola con i pagamenti dei lavori (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 139, della legge 14/7/2013). Tuttavia – in caso di morosità –  se il regolamento delle quote avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, benché in ritardo questi possono godere della detrazione.

Per i condòmini che non pagano nemmeno entro tale termine, la detrazione non compete. Ma ciò vale solo se l’amministratore ha comunque versato nell’anno dei lavori l’intero importo dovuto all’impresa per l’esecuzione dei lavori, anticipando le quote non pagate del tutto da singoli condòmini. In tal caso l’amministratore deve rilasciare le attestazioni ai soli proprietari in regola con i pagamenti, mentre ai ritardatari rilascerà l’attestazione sull’importo detraibile solo all’atto dell’effettivo pagamento delle spese.

Va ricordato che con la variazione della Legge 220/2012 è previsto l’accantonamento delle somme per saldare le fatture PRIMA di eseguire le opere di manutenzione straordinaria e se è previsto il pagamento graduale sarà sufficiente l’accantonamento in funzione dell’avanzamento lavori.

Se l’amministratore invece ha pagato solo parzialmente i corrispettivi contrattuali all’impresa per la morosità di alcuni proprietari, dovrà rilasciare l’attestazione piena solo ai condòmini regolari, sempre sulla base della tabella millesimale, in modo che questi possano esercitare il diritto alla detrazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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