Sospensione della rate sul mutuo Prima Casa

Sospensione della rate sul mutuo Prima Casa

In primis occorre sapere che la Banca deposta ad accettare la richiesta di sospensione deve aver aderito al Fondo nazionale Gasparrini e tenere ben presente le varie tempistiche burocratiche se non si vuole la rata addebitata sul conto.
Occorre perciò procedere rapidamente perché sarà la data d’invio della domanda a fare fede e ci sono al massimo 10 giorni per completare l’invio della documentazione, max 15 solari per l’istruttoria di Consap ed infine 5 giorni lavorati per le banche per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria ma ci mettono in media 30 o 45 giorni (se il mutuo è cartolarizzato) per attivare in concreto la sospensione dell’addebito.
In ogni caso, una volta che la pratica verrà accettata, la moratoria decorrerà dalla data dell’invio della richiesta, anche se i tempi per l’attivazione potrebbero essere più lunghi.
Si possono incrudere i mancati pagamenti fino a 90 gg prima della data di invio della domanda. Le rate scadute e non pagate saranno incluse nel periodo di sospensione e su queste non maturano interessi di mora. Sono esclusi, invece, i mutuatari che al momento della presentazione della domanda rilevano ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi.
Da sapere inoltre che la Consap ha deciso che fino al 17 dicembre 2020 tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi di moratoria, a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi.
Oltre ai casi già previsti (perdita di lavoro, morte o grave handicap), si può fare domanda anche per la sospensione o riduzione di orario almeno del 20% per più di 30 giorni (anche attesa di ammortizzatori) e anche per il calo del fatturato >33% per autonomi e liberi professionisti che autocertifichino la flessione dal 20 febbraio in poi, rispetto a un uguale periodo di fine 2019.


Per certificare la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione di orario serve in alternativa:

  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del Dpr 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Non tutte le banche sono già pronte per accedere alla moratoria, specie quelle che gestiscono le pratiche in filiale e non a livello centralizzato. Per l’adesione al Fondo, è necessario che la banca venga autorizzata alla piattaforma informatica e la richiesta va effettuata inviando una e-mail a fondosospensionemutui.info@consap.it nella quale devono essere comunicate le seguenti informazioni: codici ABI e CAB della banca e un indirizzo e-mail, che verrà memorizzato all’interno dell’applicativo del Fondo, al quale verranno comunicate sia le credenziali di accesso sia le comunicazioni successive relative all’iter delle pratiche inserite. Le domande vanno caricate su fondosospensionemutui.consap.it immettendo le credenziali ottenute. Al primo accesso l’applicativo imporrà il cambio della password.


Per evitare spostamenti in questo periodo di emergenza è consentito inviare alla banca il modulo online e lo stesso operatore bancario, che potrebbe trovarsi a lavorare da remoto, per non stampare e scansionare il modulo può trasmetterlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2, avendo peraltro cura di inserire i relativi dati nel campo note dell’applicativo. Va comunque allegata la certificazione del datore del lavoro o l’autodichiarazione sul fatturato.
Bisogna avere le idee chiare sulla durata richiesta della moratoria, possibile fino a un massimo di 18 mesi per chi è stato sospeso dall’attività lavorativa. Sono previsti, nell’ordine:

  • mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni;
  • 12 mesi di stop tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi di stop quando si superano i 303 giorni.
    Attenzione: se non vengono flaggati i quadratini del periodo di sospensione (6, 12 o 18 mesi) è previsto il rigetto della domanda. E visto che le sospensioni possono essere anche ripetute finché il fondo ha capienza, è probabilmente meglio flaggare l’opzione minore e semmai prorogare o rinnovare la richiesta.
    Sono idonee anche le domande inerenti un mutuo contratto oltre che per l’acquisto della prima casa anche per altre fattispecie (ristrutturazione, liquidità). L’importante è che il mutuo sia stato stipulato anche per l’acquisto dell’abitazione principale.
    Resta da valutarne la convenienza di una eventuale richiesta di sospensione perché a carico del mutuatario resta, per il periodo di sospensione, il pagamento del 50% degli interessi (incluso lo spread) ed è bene confrontarne i costi con una eventuale rinegoziazione del mutuo o una surroga.
    Per poter accedere alla moratoria dei mutui prima casa, non occorre più che il mutuo sia attivo da almeno un anno. Dopo una correzione al decreto attuativo introdotta dal Mef, sono stati inclusi anche i giovani neo-proprietari, ditte individuali e artigiani. L’importante è che il mutuo sia stato stipulato per l’acquisto di una casa (adibita ad abitazione principale), per un valore erogato non superiore a 400mila euro (valore innalzato in sede di conversione del Dl cura-Italia rispetto agli iniziali 250mila euro) e non per un abitazione di lusso ma solo in categoria catastale A/1, a/8, A/9.
    Infine sono inclusi nella possibilità di sospensione anche i mutui per cui è intervenuto il Fondo di garanzia.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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