La polizza assicurativa della casa quando è obbligatoria?

La polizza assicurativa della casa quando è obbligatoria?

L’utente che chiede un mutuo a una banca è obbligato a sottoscrivere una polizza casa per scoppio e incendio che, per l’intera durata del mutuo, copre i danni da incendi, fulmini, scariche di corrente e scoppi dovuti, per esempio, a una fuga di gas.

L’obbligo però non prevede che necessariamente si debba sottoscriverne una proposta dalla banca; ci si può rivolgere ad altre compagnie, facendo attenzione a valutare termini e clausole del contratto. L’assicurazione viene attivata quando parte il finanziamento e il costo può essere saldato in un’unica soluzione o, nel caso di quella proposta della banca, applicato alla rata del mutuo.

In generale il contratto della polizza casa può prevedere numerose opzioni, le più importanti sono: danni a terzi, incendi, eventi calamitosi, furti e rapine, catastrofi naturali, infortuni domestici, assistenza e manutenzione, assistenza legale.

 

Per quanto riguarda il condominio è buona norma stipulare la “polizza globale fabbricati” che, nella forma base, copre i danni derivanti da incendi, esplosioni, scoppi e fulmini e quelli provocati a terzi.

Buona norma non significa obbligo: a meno che la sottoscrizione della polizza non sia prevista dal regolamento condominiale contrattuale, occorre infatti il via libera dell’assemblea, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Il contratto assicurativo verrà firmato dall’amministratore di condominio.

Le polizze assicurative sulla casa non sono detraibili fiscalmente a meno che  non siano polizze che coprono il rischio di danni da eventi calamitosi sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2018. Queste infatti consentono al contraente di detrarre il 19% del premio in dichiarazione dei redditi, senza franchigia e senza limite massimo di spesa anche per più immobili. Il premio deve riguardare un immobile ad uso abitativo (abitazione principale o seconda casa) a norma. In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Rientrano fra le polizze detraibili anche anche quelle stipulate a garanzia del condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Infine citiamo ancora l’articolo 1590 del Codice civile che così sentenzia:

“Il conduttore (inquilino) deve restituire la cosa al locatore (proprietario) nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”. Chi prende casa in affitto può quindi tutelarsi sottoscrivendo dunque una polizza RC inquilino che copra i danni alla casa e a terze persone. Ovviamente non è obbligato.

Per informazioni rivolgersi all’associazione FEDERCASA – 0174 47471 oppure scrivere inviate una richiesta cliccando qui.

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