Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 102 del 2014 è diventato obbligatorio, in tutti i condomìni con riscaldamento centralizzato, installare i contatori individuali. Ogni appartamento quindi dovrà essere dotato di un contabilizzatore di calore sui termosifoni.
A questo riguardo, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla suddivisione delle spese di riscaldamento condominiali, argomento fonte di non poche liti, chiarendo che i consumi non possono essere ripartiti esclusivamente in base ai millesimi.
Sempre la Cassazione chiarisce che si deve tenere conto del fatto che i costi rientrano in due tipologie diverse: quelli involontari, che includono per esempio la manutenzione della caldaia e la sua pulizia periodica e quelli volontari, che dipendono invece dall’utilizzo vero e proprio del riscaldamento in ogni singolo appartamento.
Tali costi vanno suddivisi seguendo modalità diverse:
I consumi volontari (quota variabile) viene riparteggiato con le misure rilevate sui contabilizzatori presenti sui radiatori e dipendono dalla scelta del singolo utente di aprire o meno le valvole termostatiche
I consumi involontari (quota fissa) invece vanno ripartiti tramite la nuova tabella millesimale specifica per il riscaldamento.
Da tenere presente che la ripartizione tra consumo volontario e involontario non va fatta secondo una percentuale fissa come il famoso 30% – 70%. La percentuale di consumo volontario rispetto all’involontario cambia ogni anno secondo l’uso che si è fatto dell’impianto.
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