Ripartizione delle spese: cortile del condominio e copertura di locali sotterranei

Ripartizione delle spese: cortile del condominio e copertura di locali sotterranei

A chi comporta la spesa  di usura del selciato del cortile condominiale che funge anche da copertura per i locali sotterranei?

Dipende dall’appartenenza dei locali in questione. Secondo una recente sentenza (trib. Roma  2 gennaio 2015 n.1) se i locali sotterranei sono di proprietà esclusiva di un singolo condòmino,  per la ripartizione si ricorre non all’art. 1126 del C.C.  al al 1125 che prevede l’accollo per intero delle spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificata come “pavimento del piano superiore”  a chi utilizza in via esclusiva il pavimento citato.

Il citato art.1125 del Codice Civile dichiara che le spese relative alla manutenzione delle strutture finalizzate a separare due piani sovrastanti e appartenenti a diversi condomini, gravano equamente sui proprietari dei due piani. Per quanto concerne invece  le spese del pavimento, queste sono a totale carico del proprietario del piano superiore mentre gravano totalmente sul proprietario del piano inferiore le spese relative all’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

In parole povere le spese di usura del selciato che funge da soffitto per i locali sotterraneo ma anche da pavimento/cortile per il condominio sopra sono da addebitarsi a chi sfrutta il selciato i e: se il proprietario dei locali sotterranei non dispone anche dell’uso del selciato non è perciò costretto a partecipare alla spesa.

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